|
|
Legge 25/03/1982 n. 94
Art. 15. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14 l'istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma del medesimo articolo 14, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e, se questo cade entro i trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento anzidetto, non oltre trenta giorni da tale data . Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonchè le attestazioni relative all'entità del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell'istanza. Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell istanza al locatore e all'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario. Il locatore e l'eventuale beneficiario che intendano opporsi alla fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione debbono assolvere con le modalità di cui al secondo comma all'onere della attestazione dei redditi propri e dei familiari con essi conviventi. In caso di attestazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale. Dalla data di presentazione della istanza di graduazione sino all'emissione del decreto del pretore l'esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio può peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica dell istanza. Il pretore, acquisite la prova dell'avvenuta notificazione nonchè le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza. Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore e all'eventuale beneficiario. Le istanze proposte ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto-legge 20 novembre 1981 n. 663 , e i provvedimenti che su di esse eventualmente siano stati emessi conservano la loro efficacia.
Art. 15-bis. Le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni. Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a),b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978 n. 392, può essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure:
a) non superiore al 100 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973. Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente, può essere aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di proroga del contratto, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui all'articolo 42 della legge 27 luglio 1978 n. 392 .
Art. 16 (Soppresso dalla legge di conversione)
Art. 17. Gli enti e le società indicati dall'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 629 , convertito, con modificazioni nella legge 25 febbraio 1980 n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonchè ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità. Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del trenta per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati dell'articolo 2 n. 2), del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 21 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979 n. 93, nell'articolo 59, numeri 1), 3), 4) e 5) della legge 27 luglio 1978 n. 392 , ovvero emessi per finita locazione, nonché a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione. Decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla società la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le società possono liberamente disporre degli immobili medesimi. Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione. Competente ad accertare l'infrazione e ad ingiungere il pagamento della sanzione è il prefetto della provincia nella quale si trova l'immobile la cui disponibilità non è stata tempestivamente resa nota. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 . Nel primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 25 dicembre 1979 n. 629, convertito con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980 n. 25, dopo le parole sulla necessità del locatore sono inserite le parole o sulla finita locazione. Nel secondo e nel terzo comma del medesimo articolo le parole “20 per cento” e “10 per cento” sono rispettivamente sostituite con le parole “40 per cento” e “20 per cento”. Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, come sopra modificato, si applicano fino al 31 dicembre 1984 .
Art. 18 (Soppresso dalla legge di conversione)
Art. 19 (Soppresso dalla legge di conversione)
Art. 20 (Soppresso dalla legge di conversione)
Art. 21 (Soppresso dalla legge di conversione)
Art. 21-bis. Il CER è autorizzato, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 4 del presente decreto, ad attribuire al comune di Roma un finanziamento straordinario non superiore a lire quindici miliardi, da destinarsi al completamento degli edifici sociali della Auspicio società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, fissandone i criteri per l'erogazione. Il comune di Roma provvede al recupero delle somme erogate nell'ambito delle procedure concorsuali aperte a carico della società di cui al primo comma. Gli stabili costruiti e in corso di costruzione, di proprietà della società di cui al primo comma, in amministrazione straordinaria, sono ceduti dal commissario entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a trattativa diretta, a due cooperative composte dai soci della società medesima, una relativa agli edifici in fase di avanzata costruzione e già abitati e l'altra relativa agli edifici comunque in costruzione e non abitati. Il prezzo della cessione è determinato, tenuto anche conto dei versamenti effettuati dai soci della società di cui al primo comma e delle date di tali versamenti, e comunque con criteri equitativi, da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dalla cooperativa acquirente e dal presidente del Consiglio di Stato. Il prezzo della cessione è in parte regolato mediante accollo da parte delle cooperative concessionarie dei mutui attualmente in essere e assistiti di garanzia ipotecaria sugli immobili ceduti. Ai fini delle imposte e tasse dirette e indirette e di ogni agevolazione fiscale, la società di cui al primo comma del presente articolo è considerata, sin dalla sua costituzione, come ente cooperativo. Alla cessione di cui al terzo comma del presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 5-bis e 6, comma terzo, del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979 n. 95.
Art. 21-ter. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, al tasso corrente di interesse, mutui fino all'importo complessivo di duecentoquaranta miliardi di lire, di cui cento miliardi nell'anno 1982, avvalendosi anche dei fondi dei conti correnti postali, per l'acquisizione, anche mediante la procedura di espropriazione, e per completamento di fabbricati a prevalente destinazione residenziale, che non risultino ultimati e i cui lavori siano stati sospesi da oltre un anno. I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979 n. 421, e sono garantiti dallo Stato. Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977 n. 946 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978 n. 43, sono calcolati al netto dei canoni di locazione effettivamente corrisposti al comune di Roma. Tali canoni devono essere versati in apposito conto vincolato di tesoreria da destinare al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi. All'atto della concessione dei mutui il comune è tenuto a comunicare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti. Ricevuta la comunicazione, il tesoriere versa alla Cassa depositi e prestiti alle prescritte scadenze, insieme con le indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al terzo comma. Ai fini degli adempimenti previsti dal comma precedente, il tesoriere è tenuto a comunicare altresì all'ente mutuatario l'importo differenziale della rata versata avvalendosi dei fondi ordinari di bilancio. La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti da parte del comune di Roma, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della deliberazione che approva il programma di acquisizione e di completamento degli edifici di cui al primo comma. Il costo di acquisizione e di completamento è determinato in base alla somma della indennità di espropriazione degli immobili allo stato attuale e dei costi dei lavori di completamento comprensivi delle relative spese generali, delle spese tecniche e della revisione prezzi. Il costo dei lavori di completamento è commisurato alle tariffe adottate dal comune di Roma per la esecuzione di opere pubbliche e alle vigenti tariffe professionali. Il procedimento per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza è regolato dalle disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971 n. 865 , e 3 gennaio 1978 n. 1. L'indennità di espropriazione è fissata dall'ufficio tecnico del comune di Roma in rapporto al valore venale dei fabbricati e delle loro pertinenze con esclusione di qualsiasi ulteriore maggiorazione. Qualora si tratti di immobili offerti in vendita ai pubblici incanti, l'indennità di espropriazione è equivalente al prezzo dell'ultima gara andata deserta, se inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente. Il comune di Roma è autorizzato a stipulare, con enti o con privati, convenzioni idonee a consentire l'acquisizione di fabbricati da ultimare. In considerazione della eccezionale urgenza nonchè della peculiarità e complessità tecnica degli interventi, il comune stesso è autorizzato altresì ad affidare mediante concessione la progettazione e l'esecuzione dei lavori di completamento. Gli atti di compravendita e le convenzioni posti in essere in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale per ogni contraente. I fabbricati ultimati sono ceduti in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392 , e del terzo comma dell'articolo 2 del presente decreto.
Pagina 5/6 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|